E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2022, n. 249 il decreto che dispone l'utilizzo obbligatorio del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) per partecipare alle gare di appalto. L'obbligo scatterà 15 giorni dopo la pubblicazione in G.U.
Il Fascicolo verrà utilizzato per tutte le procedure di affidamento. Esso consentirà alle stazioni appaltanti di verificare online tutti i requisiti di partecipazione agli appalti pubblici e di accertare l'assenza dei motivi di esclusione ai sensi dei D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).
Nella delibera ANAC n. 464 del 27.07.2022 (in allegato e a cui rimandiamo per maggiori detttagli) viene specificata la procedura di utilizzo del FVOE.
In sintesi:
- La stazione appaltante acquisisce il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti;
- L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE”, (un documento che attesta che l’operatore può essere verificato tramite il Fascicolo virtuale) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Tale documento identifica il concorrente e rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Il mancato inserimento del PASSOE determina l'esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine successivamente assegnato.
E' necessaria l'acquisizione di una serie di documenti per completare la procedura, documenti capaci di determinare il possesso dei requisiti di carattere generale e i requisiti di carattere tecnico-finanziario specificatamente richiesti.
Inparticolare, i documenti e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, che, in prima applicazione, sono acquisiti presso la Banca Dati Anac e resi disponibili attraverso il Sistema includono:
La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che, in prima applicazione, sono acquisiti presso la BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) e resi disponibili attraverso il Sistema possono includere:
a) documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti;
b) documenti resi disponibili direttamente dalla stessa Autorità;
c) documenti forniti dagli operatori economici.
Ciò include ad esempio attestazioni SOA o Certificati di Esecuzione dei Lavori (CEL).
L’accesso al FVOE potrà essere consentito, ai sensi dell’articolo 81, comma 4-bis, d.lgs. 50/2016, oltre che alle stazioni appaltanti anche agli Organismi di attestazione, per le verifiche di competenza, e agli stessi operatori economici, per i dati di loro pertinenza.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 2 di cui alla Delibera Anac n.464/20, per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro, l’utilizzo del sistema è facoltativo, previa acquisizione di un CIG ordinario.