Con il parere in funzione consultiva n.51 del 12 ottobre 2022 (in allegato), l'Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta fornendo un chiarimento in materia di comepensazione dei prezzi per materiali da costruzione.
Si ricorda che il cd. "Decreto Sostegni Bis" ha introdotto un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici delle opere pubbliche: la compensazione è generalmente riconosciuta per variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione superiori all’8% verificatesi nel 2021 e rilevate dal Mims.
L'aumento rilevato deve fare riferimento ai contratti in corso, con l’obiettivo di mitigare l’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatosi nel corso del 2021.
La misura compensativa, come noto, è stata successivamente ampliata anche ai contratti esecutivi nel 2022, tramite l'art. 26 del Decreto-Legge n. 50 del 17 maggio 2022.
Ricorda l'Anac che tale decreto non ha reintrodotto o modificato l’istituto della revisione dei prezzi, avendo bensì introdotto una sorta di indennizzo che il legislatore ha voluto riconoscere all’appaltatore costretto a fronteggiare aumenti straordinari di materiali da costruzione.
Nel dettaglio, nel parere consultivo in oggetto, l'Autorità sottolinea che l’istituto della compensazione non è coerente con le caratteristiche tecniche del rapporto concessorio.
Nella concessione, infatti, il concessionario assume i rischi inerenti le attività di costruzione e quelli connessi alla messa a disposizione dell’opera in fase di gestione. Pertanto il concessionario contribuisce con capitale proprio al finanziamento dell’opera e sopporta il rischio operativo derivante dallo sfruttamento economico dell’opera. I rischi dell’operazione e anche della realizzazione delle opere restano in capo al concessionario.
Pertanto, in conclusione, viene espressamente specificata la mancata applicazione del meccanismo compensativo ai contratti di concessione.