Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA, in allegato) nasce con gli obiettivi di rafforzare l’integrità pubblica e programmare misure efficaci di prevenzione della corruzione senza comunque mettere a rischio lo sforzo di semplificazione e velocizzazione delle procedure amministrative, in particolare per quelle legate all’utilizzo dei fondi PNRR.
Le novità principali riscontrate nel testo di riferimento riguardano:
-Rafforzamento attività di antiriciclaggio
Vengono espressamente impegnati i responsabili della prevenzione della corruzione a comunicare ogni tipo di segnalazione sospetta in materia in cui potessero incorrere all’interno della pubblica amministrazione e delle stazioni appaltanti.
- Identificazione del titolare effettivo delle società che concorrono ad appalti pubblici
La figura del "titolare effettivo" viene definita dall'art. 1, co. 1, lett. pp), del decreto antiriciclaggio come "la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita". L'art. 20 del medesimo d.lgs. 231 /2007, detta una serie di criteri elencati secondo un ordine gerarchico, in modo che i successivi siano applicabili solo nel caso in cui i primi risultino inutilizzabili.
-Pantouflage
Con riferimento ai soggetti che le amministrazioni reclutano al fine di dare attuazione ai progetti del PNRR, il legislatore ha escluso espressamente dal divieto di pantouflage gli incarichi non dirigenziali attribuiti con contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione per i quali non trovano applicazione i divieti previsti dall’art. 53, co.16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. L’esclusione non riguarda invece gli incarichi dirigenziali.
-Piccoli Comuni con meno di 50 dipendenti
Queste amministrazioni non dovranno predisporre il piano anticorruzione ogni anno, ma ogni tre anni; vengono ridotti anche gli oneri di monitoraggio, che vengono concentrati solo per le situazioni di maggiore rischio.