L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato in data 17 novembre 2023 la circolare n. 23/D attinente all'applicazione dell’articolo 194 CDU e svincolo delle merci prima della definizione dei controlli documentali, scanner e fisici.
In particolare, il richiamato articolo 194 CDU, al paragrafo 1, stabilisce che le autorità doganali procedono allo svincolo delle merci non appena le indicazioni contenute nella dichiarazione in dogana sono state verificate oppure accettate senza verifica, sempre che siano soddisfatte le condizioni per il vincolo delle merci al regime indicato e sempre che siano state applicate le eventuali restrizioni e le merci non formano oggetto di divieti.
Il secondo periodo del paragrafo 1 dell'articolo 194 CDU, stabilisce, inoltre che si procede allo svincolo anche quando la verifica non può essere ultimata entro un termine ragionevole e la presenza delle merci ai fini della verifica non è più necessaria.
La verifica, cui si riferisce il secondo comma del paragrafo 1 dell’articolo 194 CDU, può essere una di quelle elencate all’articolo 188 CDU, ovvero una loro combinazione:
a) esame della dichiarazione e dei documenti di accompagnamento (CONTROLLO DOCUMENTALE);
b) richiesta al dichiarante di fornire altri documenti e loro esame (CONTROLLO DOCUMENTALE);
c) procedere alla visita delle merci (VISITA MERCI ovvero CONTROLLO SCANNER);
d) prelevare campioni per l'analisi o per un controllo approfondito delle merci (VISITA MERCI).
La circolare evidenzia che, nella verifica, il dubbio che può motivare il mancato svincolo, in attesa ad esempio del risultato di analisi ovvero di acquisire ulteriore documentazione da esaminare, deve basarsi su fatti concretamente constatati dal funzionario addetto, che possono riferirsi sia alla documentazione sia alla merce visitata. In assenza di indicazioni nel profilo di rischio e/o di dubbi concreti manca la base motivazionale al diniego di svincolo.
Anche nei casi di diniego di svincolo per fondato dubbio, la circolare sottolinea come sia necessario prendere in considerazione i costi di magazzinaggio che l’operatore deve sostenere in attesa del risultato degli accertamenti in corso, che possono consistere in analisi di laboratorio complesse ovvero nell’esame di ulteriore documentazione. In tali casi, in alternativa allo svincolo, l’Autorità doganale può fare ricorso alla sospensione dello svincolo con contestuale affidamento alla parte della merce in oggetto.