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News - 13/05/2024

Decreto PNRR: modifiche sulla normativa in materia di appalti

Il Senato ha approvato definitivamente la legge di conversione del Decreto Legge n. 19/2024 recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR, con rilevanti modifiche in materia di appalti

E' stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge 56/2024, di conversione con modificazione del D.L. 19/2024,recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) meglio conosciuto come decreto PNRR quater. Il provvedimento contiene, oltre a numerose disposizioni per migliorare la “governance” del PNRR, misure di grande importanza per gli operatori del settore degli appalti pubblici.

 

Tra le novità di maggior rilievo, segnaliamo:

  • Patente a punti per le imprese che operano nei cantieri - L’articolo 29, comma 19 del decreto PNRR 4 modifica integralmente l'articolo 27 del T.U. sulla sicurezza, reintroducendo nella legislazione sulla sicurezza la patente a punti. A far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

 

  • Regime sanzionatorio rafforzato per gli appalti illeciti - È stato rafforzato il regime sanzionatorio applicabile nel caso di appalto o distacco illecito, che si verifica quando l’appaltatore non è una vera impresa ma un semplice intermediario fittizio, che si limita a fornire la manodopera. La norma stabilisce la sanzione, ferme restando tutte le altre di natura amministrativa, dell’arresto per un mese o, in alternativa, dell’ammenda pari a 60 euro al giorno per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata in cui è avvenuta la prestazione.

 

  • Applicazione negli appalti e subappalti pubblici e privati del CCNL più rappresentativo per la retribuzione dei lavoratori - L'art. 29 interviene in materia di trattamento economico e normativo del lavoratore impiegato nell'appalto e nel subappalto. Viene infatti previsto che il trattamento economico non possa essere complessivamente inferiore rispetto a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale applicato nel settore e per la zona strettamente connessa con l'attività oggetto dell'appalto o del subappalto. Il contratto di riferimento non è necessariamente quello maggiormente applicato nel settore, bensì quello stipulato dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

  • Verifica della congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva - Viene inoltre introdotta la verifica obbligatoria sulla congruità dell'incidenza della manodopera nell'ambito degli appalti edili; si sanziona il versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica di congruità o di previa regolarizzazione della posizione dell'impresa.

 

 

 

 

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