Il TAR Lazio si è pronunciato positivamente, con sentenza 29 aprile 2024, n. 8517, decidendo l’annullamento della previsione contenuta nella delibera dell’Albo Nazionale gestori ambientali 7/2022 (di modifica della delibera 6/2017), nella parte in cui si prevede che possa essere dispensato dalle verifiche per il Responsabile Tecnico (RT) il legale rappresentante che, al momento della domanda di dispensa, sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché nei sedici anni precedenti abbia continuatamente ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione.
Con la sentenza sopra citata il TAR sottolinea che tale previsione si pone in contrasto con il regolamento dell’Albo gestori e, in particolare, con l’articolo 13, comma 3 del DM 120/2014, che consente la dispensa alla verifica il legale rappresentante che sia anche RT e che abbia maturato esperienza nel settore di attività secondo i criteri che stabilisce il Comitato Nazionale (CN). A questo proposito, il TAR sostiene che la delibera del CN ha stabilito come criterio di dimostrazione dell’esperienza il solo criterio formale consistente nel ricoprire il ruolo di RT per 16 anni, non considerando che l’esperienza può essere acquisita anche con altre modalità.