Pubblicato nella G.U.n.112 del 15 maggio 2024 il c.d. Decreto Agricoltura contenente disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale
Vi informiamo che è stato pubblicato nella G.U. n.112 del 15 maggio 2024 il cosiddetto “DL Agricoltura” (Decreto Legge 15 maggio 2024 n.63): "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonchè per le imprese di interesse strategico nazionale".
Il Provvedimento prevede interventi volti a sostenere il lavoro in agricoltura, contrastare le pratiche sleali, razionalizzare la spesa, migliorare l’efficienza del Sistema informatico agricolo nazionale (SIAN) e rafforzare i controlli nei settori agroalimentare e faunistico-venatorio. Inoltre, contiene misure per contrastare la scarsità d’acqua e potenziare le infrastrutture idriche e per assicurare la continuità produttiva del complesso aziendale dell’ex ILVA.
Le norme introdotte prevedono, tra l’altro:
- la sospensione della parte capitale della rata dei mutui o dei finanziamenti a favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che abbiano subito una riduzione di fatturato;
- la rimodulazione della disciplina del credito d’imposta, riconosciuto per il 2024, a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o in quello della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella zona economica speciale (ZES) unica;
- l’ampliamento dei soggetti destinatari di alcune agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro agricoli che operano nelle zone colpite dalle alluvioni del 2023;
- modifiche alle norme sul contrasto alle pratiche commerciali sleali e l’autorizzazione alla spesa di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di potenziare i sistemi informatici dell’ISMEA;
- disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo: l’articolo in questione, che passa dal 6 della prima bozza al 5 nel testo pubblicato in Gazzetta, riporta alcune disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo. In particolare, la disposizione mira a modificare l’articolo 20 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con cui l’Italia ha recepito nel proprio ordinamento la direttiva europea sulle rinnovabili RED II. Il testo prevede che l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all’articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree:
- di cui alla lettera a) dell’art.20, comma 8, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento) limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata;
- di cui alla lettera c) (cave e miniere cessate e abbandonate);
- di cui alla lettera c-bis)( siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali);
- di cui alla lettera c-bis.1)(siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali);
- di cui alla lettera c-ter) n. 2) e n. 3) ( aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri)
Tali eccezioni non si applicano nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente;
- interventi finalizzati a garantire l’operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento per le politiche del mare, con funzioni di coordinamento e in sostituzione dell’attuale Struttura di missione;
- uno speciale procedimento di definizione degli interventi urgenti per far fronte alla crisi idrica;
- la proroga al 31 dicembre 2050 delle concessioni d’uso relative alle opere e alle infrastrutture trasferite a Acque del Sud S.p.a., la quale può subentrare nei provvedimenti concessori di derivazione a uso potabile e irriguo delle opere e delle infrastrutture del demanio statale o regionale, in concessione agli enti che insistono nel territorio in cui opera la società;
- una disciplina più favorevole per gli impianti di interesse strategico nazionale nell’ambito della normativa relativa al procedimento per la valutazione del “rapporto di sicurezza”;
- un finanziamento pari a 150 milioni di euro, aggiuntivi rispetto alle somme già autorizzate ai sensi del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, per assicurare la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori e la continuità operativa degli stabilimenti industriali d’interesse strategico nazionale della ex ILVA S.p.a., già trasferiti all’amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.a.;
- la possibilità di prorogare il termine ultimo di durata del programma delle amministrazioni straordinarie affittuarie di compendi aziendali della ex ILVA S.p.a. fino al termine ultimo di attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e, comunque, sino alla cessione a terzi del compendio aziendale;
- una disciplina specifica per il caso in cui sia necessario individuare l’affittuario delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali o che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e alle imprese del gruppo e ricorra una situazione di somma urgenza. La nuova disposizione consente di derogare alle disposizioni ordinarie, stabilendo che il contratto di affitto è risolutivamente condizionato alla vendita.
Entrata in vigore del provvedimento: 16/05/2024.
In allegato il testo del Decreto Legge.