Sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2024 è stato pubblicato il Decreto 28 giugno 2024, n. 127 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ovvero il nuovo regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il regolamento, che entrerà in vigore il prossimo 26 settembre e abrogherà, sostituendolo, il D.M. 27 settembre 2022, n. 152, è composto da 9 articoli e 3 allegati. In particolare, secondo l'articolo 5, il produttore dei rifiuti è responsabile della corretta attribuzione dei codici e delle caratteristiche dei rifiuti e deve compilare il formulario di identificazione (FIR), certificando il rispetto dei criteri tramite dichiarazione di conformità, basata sul modulo dell'Allegato 3. Inoltre, il produttore di aggregati recuperati deve adottare un sistema di gestione che garantisca la qualità e l'automonitoraggio.
Ai fini dell’adeguamento ai criteri previsti dal regolamento, il provvedimento stabilisce che il produttore dell’aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso, deve presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all’attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo, il MASE valuterà l’opportunità di procedere ad una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.