Dal 1° dicembre 2025 si potrà richiedere in Italia la registrazione di un’Indicazione Geografica Protetta anche per i prodotti artigianali ed industriali
Dal 1° dicembre 2025 sarà possibile presentare in Italia una domanda di registrazione di un’Indicazione Geografica Protetta (IGP) anche per i prodotti artigianali ed industriali (uibm.mise.gov.it).
Questo nuovo titolo di proprietà industriale sarà valido in tutta l'Unione Europea, estenderà ai prodotti artigianali e industriali la stessa tutela prevista per le indicazioni geografiche protette nel settore agroalimentare e consentirà di promuovere a livello internazionale i territori e le produzioni locali e regionali.
Prodotti quali pietre naturali, oggetti in legno, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro, porcellana, cuoi e pelli potranno beneficiare di questo nuovo regime.
Affinché ciò possa avvenire è necessario che i prodotti in questione soddisfino i seguenti requisiti:
- siano originari di un luogo, di una regione o di un Paese specifico;
- all’origine geografica sia essenzialmente attribuibile una determinata qualità, una reputazione o altra caratteristica peculiare;
- almeno una delle fasi di produzione si svolga in una zona geografica delimitata.
Le IGP per i prodotti artigianali ed industriali sono disciplinate dal Regolamento (UE) 2023/2411, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 27 ottobre 2023 ed entrato in vigore il 16 novembre 2023. Esso ha introdotto in tutti gli Stati membri regole certe ed omogenee finalizzate a proteggere ed elevare ulteriormente la qualità dei prodotti artigianali ed industriali in tutta l’Unione Europea. Il Regolamento sarà applicabile a partire dal 1 dicembre 2025.
Nello specifico, il Regolamento stabilisce norme relative a:
- la registrazione, la protezione e i controlli per le indicazioni geografiche che designano prodotti artigianali e industriali in possesso di una data qualità, reputazione o un’altra caratteristica legata alla loro origine geografica;
- le indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale istituito nell’ambito dell’Atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche.
Inoltre, fissa disposizioni riguardanti:
- i compiti, i diritti e le responsabilità necessari ai produttori per la gestione delle indicazioni geografiche;
- una registrazione semplice ed efficiente delle indicazioni geografiche, anche in risposta alle esigenze della società rivolte a prodotti sostenibili;
- la creazione di valore aggiunto mediante il contributo a una concorrenza leale sul mercato;
- informazioni affidabili e una garanzia di autenticità dei prodotti designati da un’indicazione geografica per il consumatore;
- i controlli e l’applicazione efficaci relativi ai prodotti artigianali e industriali, e la commercializzazione dei prodotti artigianali e industriali in tutta l’Unione;
- uno sviluppo economico locale che contribuisca alla tutela del know-how e del patrimonio comune.
A differenza di quanto avviene nel sistema delle indicazioni geografiche a tutela dei prodotti agro alimentari, la Decisione (UE) 2023/2412 ha attribuito all’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) il ruolo di autorità competente dell’UE in materia di indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Solo in casi specifici, la Commissione mantiene l'autorità decisionale in merito all'approvazione di una domanda di IGP.
La procedura standard di deposito, esame e registrazione consisterà in due fasi:
- i produttori depositeranno le loro domande di IGP presso le autorità competenti designate degli Stati membri per la valutazione a livello nazionale e la gestione dell’eventuale procedimento di opposizione alla relativa registrazione;
- le autorità nazionali presenteranno successivamente all’EUIPO le domande con esito positivo per un’ulteriore valutazione di competenza, ai fini dell’approvazione o del rigetto finale della richiesta della IGP.
Per l’ottenimento di una IGP per un prodotto artigianale o industriale è necessario che la domanda:
- sia presentata, di norma, da un’associazione di produttori;
- contenga un disciplinare di produzione in cui si dimostri che il prodotto è in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento e che descriva, tra le altre cose, le caratteristiche delle materie prime utilizzate ed i metodi di produzione;
- contenga altresì un’autodichiarazione del produttore che verifichi la conformità del prodotto al disciplinare di produzione, sia prima che dopo l’immissione sul mercato, e che siano stati effettuati tutti i controlli di conformità necessari, al fine di dimostrare l’utilizzo legittimo dell’indicazione geografica protetta.
Ai fini del rilascio della IGP, o del rinnovo del certificato autorizzativo, gli Stati membri possono in ogni momento prevedere la verifica della conformità del prodotto al disciplinare di produzione corrispondente mediante controlli effettuati prima e dopo l’immissione del prodotto sul mercato.
Le autorità competenti monitorano, altresì, l’uso delle indicazioni geografiche sul mercato, indipendentemente dal fatto che i prodotti in questione siano in deposito o transito, siano in distribuzione oppure siano offerti in vendita all’ingrosso o al dettaglio, anche nel commercio elettronico.