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News - 20/11/2024

Bonus Natale 2024: ampliata la platea dei beneficiari

L’Agenzia delle Entrate ha reso, con la circolare n. 22/E del 19 novembre 2024, nuove indicazioni per ottenere il Bonus Natale, a seguito dei cambiamenti introdotti con il Decreto Concordato bis D.L. n. 167/2024

Con il Decreto Concordato bis, D.L. n. 167/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale di giovedì 14 novembre, cresce il numero di lavoratori subordinati che possono accedere al Bonus Natale 2024, i trattamento integrativo una tantum di 100 euro erogato nel mese di dicembre, previsto dall'art.2-bis del D.L. 113/2024 , Decreto Omnibus, convertito dalla Legge n. 143/2024.

 

Con la Circolare 22/E del 19 novembre 2024, (in allegato), l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulla modifica e sul funzionamento del Bonus così modificato 

 

La novità principale riguarda l'estensione del beneficio a tutti genitori con almeno un figlio fiscalmente a carico - anche se non coniugati, separati o divorziati - che si trovi nelle condizioni previste dall'art.12, comma 2 , del TUIR, vale a dire fiscalmente a carico.

 

Secondo quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 22/E del 2024 i lavoratori dipendenti che intendono richiedere il bonus devono soddisfare congiuntamente i 3 seguenti requisiti:

 

  • Reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nell’anno d’imposta 2024
  • Presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del TUIR
  • Imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.

 

Ne deriva, quindi, che il bonus, in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), spetta al lavoratore dipendente, a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale. Pertanto, contrariamente alla formulazione previgente, non è più necessario il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all’appartenenza a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale. 

 

Un aspetto cruciale da tenere presente è l'impossibilità di cumulare il Bonus Natale. Qualora entrambi i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, oppure entrambi i conviventi (come definiti dalla legge n. 76/2016), siano lavoratori dipendenti e soddisfino i requisiti richiesti, il bonus potrà essere riconosciuto a uno solo di essi.

 

Si può aggiungere dunque una quarta condizione: che il lavoratore non sia coniugato, o componente di unioni civili o convivente, con altro lavoratore dipendente in possesso dei medesimi requisiti e che richieda/riceva la medesima indennità

 

Per quanto attiene agli adempimenti da porre in essere per ottenere il bonus in esame, il sostituto d’imposta riconosce il bonus su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando: 

 

  • che il proprio reddito complessivo nell’anno d’imposta 2024, non è superiore al 28.000 euro;
  • che il/i figlio/i indicato è a carico in quanto ha un reddito non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni);
  • di non percepire/avere diritto il bonus da altri datori di lavoro e di non intendere richiederlo in sede di dichiarazione dei redditi (ove emergerà il proprio reddito complessivo);
  • che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente, non è beneficiario del medesimo bonus;   
  • i nominativi e il codice fiscale del coniuge/convivente e di almeno un figlio fiscalmente a carico;
  • rapporti di lavoro intercorsi nel 2024, a tal fine in caso di più rapporti allegando le eventuali Certificazioni Uniche (CU) relative a tutti i periodi di lavoro intercorsi nel 2024 e indicando i codici fiscali di altri datori di lavoro dcon i relativi periodi di lavoro prestato nel 2024.

 

Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare l’importo del bonus nella busta paga di dicembre, insieme alla tredicesima mensilità. Successivamente, l’importo anticipato sarà recuperato tramite compensazione in modello F24 entro il 16 gennaio 2025, utilizzando i codici tributo specifici:

  • 1703 per i datori di lavoro privati,
  • 174E per gli enti pubblici.

 

Nel caso in cui, durante il conguaglio fiscale, emerga che il bonus non spettava, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero immediato delle somme indebitamente erogate.

 

Leggi anche la nostra news del 11 ottobre www.un-industria.it

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