Confindustria ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo al Bonus Natale, in particolare sulla determinazione del reddito da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali, noto come "reddito di riferimento".
Nel merito nella nota n. 6 della circolare n. 22/E (richiamando la circolare n. 19/E), si precisa che oltre il reddito complessivo di cui all'art. 8 del TUIR, si include nel reddito di riferimento: «.. anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), della quota di agevolazione ACE di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e delle somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all’articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Per espressa previsione dell’articolo 2-bis, comma 3, del Decreto Omnibus, assume rilevanza, altresì, la quota esente dei redditi agevolati riconosciuta dai regimi speciali per lavoratori impatriati e ricercatori residenti all’estero che rientrano in Italia. Non si considera, invece, il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.”
Al riguardo sorgono dubbi circa la necessità di considerare in questo elenco anche il premio di risultato erogato ai dipendenti assoggettato a tassazione sostitutiva, di cui all’articolo 1 commi 182-190 legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).
A seguito di approfondimenti informali con le Amministrazioni coinvolte, Confindustria conferma che tale reddito soggetto ad imposta sostitutiva, in conformità alla circolare n. 28/E de 2016, non deve essere incluso nella definizione di reddito di riferimento, utile a delimitare i soggetti che accedono al bonus. Ovviamente le medesime considerazioni valgono a maggior ragione nel caso tali premi di risultato siano stati convertiti in benefit che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Ricordiamo, inoltre, che tali somme anticipate finanziariamente dal datore di lavoro per conto dello Stato saranno recuperate in compensazione dal sostituto senza essere soggetto agli ordinari limiti previsti per le compensazioni orizzontali.
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