Il Consiglio dei Ministri del 25 novembre ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Lo schema individua i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione degli impianti stessi. A seconda di tipologia, dimensione e localizzazione sono previste tre strade amministrative: l’attività libera, la Procedura Abilitativa Semplificata o l’Autorizzazione Unica. L’atto risponde agli obiettivi di semplificazione del PNRR, consentendo di raccogliere, unificare e consolidare le norme che disciplinano la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili.
L’attività libera, come individuata dal provvedimento, non richiede dichiarazioni o atti di assenso, tranne in caso di vincoli paesaggistici, nel quale l’autorità dovrà esprimersi entro trenta giorni, mentre oggi il termine è di almeno 45 giorni. Nel caso di interventi di rifacimento o ripotenziamento di impianti esistesti o già autorizzati, a prescindere dalla collocazione dell’impianto, non occorre neanche l’autorizzazione paesaggistica.
La PAS, Procedura Abilitativa Semplificata, riguarda invece progetti che non richiedono procedimento di “permitting” e non sono assoggettati a valutazioni ambientali: a seconda dei casi, con l’eventuale coinvolgimento di più amministrazioni, si va da un minimo di 30 a un massimo di 75 giorni per il termine della procedura. Oggi, invece, quest'ultimo può essere sospeso in attesa delle valutazioni ambientali senza fissare alcun limite massimo, determinando una sospensione delle procedure anche di due anni.
La terza strada è, invece, l’istanza di Autorizzazione Unica, che va presentata alla Regione per impianti sotto i 300 megawatt e, oltre quella soglia, al MASE. Il Ministero è, inoltre, competente per il permitting di tutti gli impianti off-shore: il rilascio dell’autorizzazione unica per questi non prevede la previa intesa della Regione interessata.
La stesura definitiva del decreto raccoglie le proposte emendative della Conferenza Unificata e tiene conto dei pareri delle Commissioni parlamentari. Tra le novità, è previsto sia che Regioni ed Enti Locali, in sede di adeguamento, possano stabilire regole particolari per semplificare ulteriormente il quadro amministrativo sia che le Regioni possano continuare a fare ricorso al procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per i progetti sottoposti a VIA di competenza regionale. La scelta del PAUR comporta in ogni caso il rispetto di un termine complessivo di due anni per il rilascio di tutti i titoli che consentono la realizzazione dei progetti.
Altra novità importante, in attuazione di una specifica milestone del PNRR, riguarda l’introduzione di una disciplina delle “zone di accelerazione” di derivazione europea: si tratta di aree particolarmente appropriate allo sviluppo di progetti da FER, individuate con atti di pianificazione sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica, a cura delle Regioni in caso della terraferma e con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta MASE e di concerto con il MIT, per gli off-shore. Il progetto collocato in queste zone beneficia di misure di semplificazione avanzata, tra cui l’esenzione dalla VIA laddove il proponente abbia attuato misure di mitigazione dell’impatto ambientale eventualmente prescritte dalla VAS.