Vi informiamo che il MIMIT è in procinto di pubblicare il bando dedicato al “Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”.
Il Bando ha l’obiettivo di supportare le PMI nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici, per l’autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l’installazione di correlati sistemi di stoccaggio dell’energia.
Le risorse destinate all’attuazione della misura agevolativa sono pari a complessivi euro 320.000.000.
Il 40 % è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Un ulteriore 40 % è riservato a favore delle micro e piccole imprese.
Destinatari
Possono beneficiare dell’agevolazione le PMI operanti sull’intero territorio nazionale.
Sono escluse le imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.
Non sono inoltre ammissibili alle agevolazioni le imprese operanti nelle seguenti attività:
Con successivo decreto verranno fornite specifiche in merito alle condizioni di esclusione.
Programmi di investimento ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici, per autoconsumo immediato.
I programmi di investimento possono, altresì, essere integrati e combinati con impianti e sistemi di stoccaggio dietro il contatore (behind-the-meter) dell’energia prodotta, ai fini della possibilità di autoconsumo differito, purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75 % della sua energia dall’impianto solare fotovoltaico o mini eolico.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, i programmi di investimento devono essere supportati da una diagnosi energetica ex-ante, eseguita in conformità con le pertinenti previsioni del decreto legislativo n. 102 del 2014, da soggetti qualificati, come individuati nell'ambito del decreto di cui all’articolo 9, comma 2, che definisca il profilo di consumo energetico dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento e preveda, tra gli interventi da porre in essere per la decarbonizzazione dei processi produttivi di beni e servizi, l’installazione di impianti solari fotovoltaici ovvero di impianti mini eolici.
Ai fini del corretto dimensionamento dei programmi di investimento, la diagnosi energetica dovrà quindi individuare la potenza dell’impianto da installare e dell’eventuale sistema di stoccaggio, nonché la capacità operativa aggiuntiva installata di energia rinnovabile, parametrati rispetto al fabbisogno energetico dell’unità produttiva.
Ai fini dell’ammissibilità, i programmi di investimento devono:
Il programma si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:
1) l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti, ivi inclusa la stipula di contratti o l’emissione di conferme d’ordine, atti a ordinare macchinari, attrezzature, impianti o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il programma, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
2) sono state emesse fatture relative a uno o più beni che compongono il programma;
3) sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a uno o più beni che compongono il programma;
f) prevedere un termine di ultimazione non successivo a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
Incentivo
Le agevolazioni saranno assegnate nella misura massima del:
Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento.
Dette spese ammissibili riguardano l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di:
a) impianti solari fotovoltaici o impianti mini eolici, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio
b) apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti di cui alla lettera a), comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio
c) eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta
d) diagnosi energetica ex ante necessaria alla pianificazione degli interventi, a condizione che tale adempimento non risulti obbligatorio per il soggetto proponente ai sensi della normativa di riferimento
Le spese per essere ammissibili devono:
a) essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione
b) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato
c) ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell’attivo dello stato patrimoniale del soggetto beneficiario e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento. È, comunque, consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo
d) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;
Le spese per l’esecuzione della diagnosi energetica ex ante sono ammissibili in misura non superiore al 3 % delle spese.
Non sono, in ogni caso ammissibili, le spese:
a) per servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
b) per l’acquisto di beni usati;
c) per lavori in economia;
d) per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
e) relative a pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
f) relative a prestazioni gestionali;
g) effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento
h) relative a singoli beni di importo inferiore a 500 euro, al netto di IVA.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile.
Fase di accesso e concessione delle agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.
I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero e pubblicato nel sito internet dello stesso Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto Attuatore (www.invitalia.it).
È ammessa una sola domanda di agevolazione rispetto a ciascuna PMI. Qualora pervengano più domande Invitalia prende in considerazione esclusivamente la domanda pervenuta per ultima.
La graduatoria è formata sulla base del possesso di requisiti riguardanti il carattere strategico del programma di investimento presentato, valorizzato con riferimento ai seguenti criteri:
a) capacità addizionale di produzione di energia da fonti rinnovabili, calcolata come rapporto tra l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (potenza nominale) relativa al programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione e il fabbisogno complessivo annuo di energia del soggetto proponente;
b) incidenza, esclusivamente nell’ambito del programma di investimento in tecnologie solari fotovoltaiche oggetto della domanda di agevolazione, dei costi riferiti all’acquisto di impianti solari fotovoltaici iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico rispetto all’ammontare complessivo del medesimo programma;
c) sostenibilità economica dell’investimento, calcolata come rapporto tra l’importo del margine operativo lordo medio registrato nell’ultimo esercizio finanziario del soggetto proponente e l’ammontare complessivo del programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione;
d) possesso di pertinenti certificazioni ambientali di processo da parte del soggetto proponente.
I punteggi, le condizioni e le eventuali soglie minime di ammissibilità sono definiti con successivo decreto.
Erogazione delle agevolazioni
Le agevolazioni sono erogate in non più di 2 stati di avanzamento lavori.
È fatta salva la possibilità, per il soggetto beneficiario, di richiedere l’erogazione delle agevolazioni in un’unica quota a seguito dell’ultimazione del programma di investimento.
Cumulo delle agevolazioni
Fermo restando il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, le agevolazioni concesse a valere sul presente decreto:
a) non possono essere cumulate, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato
b) possono essere cumulate con altre agevolazioni che non rientrano nel campo d’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intero costo ammissibile alle agevolazioni