L'Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 260 del 16 dicembre 2024, ha fornito utili chiarimenti relativi alle comunicazioni ex ante e ex post dei crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0”, di cui articolo 6 del DL n. 39/2024. Viene chiarito che tali comunicazioni non hanno un termine perentorio a "pena di decadenza" ma che la trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.
Per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024, è necessario presentare la comunicazione di completamento solo dopo aver trasmesso la preventiva.
Utilmente viene chiarito che può essere presentata la comunicazione preventiva, senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis e, successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo.
In allegato a risposta ad interpello.