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News - 03/01/2025

Collegato lavoro - Legge 13 dicembre 2024 n.203

La Legge n. 203/2024, che entra in vigore dal 12 gennaio 2025, rende applicabili le novità in materia di lavoro per le aziende ed i professionisti

E’ stata pubblicata nella G.U. n. 303 del 28 dicembre 2024  la Legge 13 dicembre 2024, n. 203: “Disposizioni in materia di lavoro” (c.d. “Collegato lavoro”).

Di seguito, si elencano le novità:

Sicurezza del lavoro (art. 1)

Vengono apportate modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la previsione della:

  • Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro del lavoroe delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all’anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti ed i programmi legislativi che il governo intende adottare per l’anno in corso.

  • Formazione continua dei medici competenti e novità sulle visite mediche

Sospensione della prestazione di cassa integrazione (art.6)

Viene sostituito l'articolo 8 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.  148.

La decadenza dal diritto al trattamento è prevista in caso di mancata comunicazione di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di integrazione salariale.

Somministrazione di lavoro (art. 10)

Viene modificato il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro.

Si prevede la possibilità di utilizzare anche oltre 24 mesi  con contratti a termine senza obbligo di assunzione i lavoratori che hanno un contratto a tempo indeterminato con l'agenzia interinale.

Inoltre sono esentati dalle causali gli utilizzi in somministrazione di:

  • lavoratori disoccupati da più di sei mesi;
  • I lavoratori in casa integrazione;
  • I lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, come definiti dal regolamento (UE) n. 651/2014.

Contratto di lavoro stagionale (art. 11)

L’articolo in questione prescrive una norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2,  del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali.

Rientrano  nelle attivita'  stagionali,  oltre  a  quelle  indicate  dal  Decreto  del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,  n.  1525,  le  attivita' organizzate  per  fare  fronte  a   intensificazioni   dell'attivita' lavorativa in  determinati  periodi  dell'anno,  nonche'  a  esigenze tecnico-produttive  o  collegate  ai  cicli  stagionali  dei  settori produttivi  o  dei  mercati  serviti  dall'impresa,  secondo   quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, compresi quelli gia' sottoscritti alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei  lavoratori comparativamente  piu'  rappresentative  nella  categoria,  ai  sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015.

Durata del periodo di prova nel contratto a tempo determinato (art. 13)

All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Fatte salve le disposizioni piu' favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un  giorno di effettiva prestazione per ogni quindici  giorni  di  calendario  a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso  la durata del periodo di prova non puo' essere inferiore  a  due  giorni ne' superiore a quindici giorni, per i  rapporti  di  lavoro  aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi».

Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile (Art.14)

Sono apportate modificazioni all'articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge  22  maggio 2017, n. 81.

L’articolo interviene sul termine per le comunicazioni obbligatorie relative al lavoro agile, prevedendo, in particolare, che il datore di lavoro debba comunicare - in via telematica - al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo, oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.

Unico contratto di apprendistato duale (art. 18)

Viene sostituito il comma 9 dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015,  n.  81.

Successivamente  al  conseguimento  della  qualifica  o  del diploma professionale ai sensi del decreto  legislativo  n.  226  del 2005 nonche' del diploma di istruzione  secondaria  superiore  o  del certificato di specializzazione tecnica  superiore  e'  possibile  la trasformazione  del  contratto,  previo   aggiornamento   del   piano formativo individuale, in:

 a) apprendistato professionalizzante, allo scopo di  conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali. In  tale  caso, la durata massima complessiva dei due periodi  di  apprendistato  non puo' eccedere quella individuata dalla contrattazione  collettiva;

 b) apprendistato di alta formazione  e  di  ricerca  e  per  la formazione professionale regionale.

Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro (art. 19)

All'articolo 26 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.151, dopo il comma 7 è inserito il comma 7-bis:

In  caso  di  assenza  ingiustificata   del   lavoratore protratta  oltre  il  termine  previsto  dal   contratto   collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni,  il  datore  di lavoro ne da' comunicazione alla sede  territoriale  dell'Ispettorato nazionale del  lavoro,  che  puo'  verificare  la  veridicita'  della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto  per volonta' del lavoratore.

Tali disposizioni non  si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilita',  per  causa  di forza maggiore o  per  fatto  imputabile  al  datore  di  lavoro,  di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro (art.20)

i  procedimenti   di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile possono svolgersi in modalita' telematica e mediante collegamenti audiovisivi.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e, limitatamente ai profili  inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione  dei dati personali, sono stabilite  le  regole  tecniche  per  l'adozione delle  tecnologie  dell'informazione  e   della   comunicazione   nei procedimenti su citati.

Dilazione del pagamento dei debiti contributivi (art. 23)

All'articolo  2  del  decreto-legge  9  ottobre  1989,  n.  338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,  n.  389, dopo il comma 11 e' inserito il seguente comma 11-bis:

A decorrere dal 1° gennaio  2025,  l'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale (INPS) e l'Istituto nazionale   per l'assicurazione contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  possono consentire il pagamento rateale dei debiti per  contributi,  premi  e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il  recupero  agli agenti della riscossione, fino al numero  massimo  di  sessanta  rate mensili, nei casi definiti con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e delle finanze.

A seguito di tale modifica, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il comma 17  dell'articolo 116 della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,   cessa   di   applicarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

 

 

Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/2025.

Con nota n. 9740/2024, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha offerto una prima sommaria lettura della Legge in esame.

Il documento di prassi, disponibile in allegato, si sofferma sugli articoli che più da vicino riguardano l'attività dell'Ispettorato.

 

 

Allegati
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