E’ stata pubblicata nella G.U. n. 303 del 28 dicembre 2024 la Legge 13 dicembre 2024, n. 203: “Disposizioni in materia di lavoro” (c.d. “Collegato lavoro”).
Di seguito, si elencano le novità:
Sicurezza del lavoro (art. 1)
Vengono apportate modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la previsione della:
Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro del lavoroe delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all’anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti ed i programmi legislativi che il governo intende adottare per l’anno in corso.
Sospensione della prestazione di cassa integrazione (art.6)
Viene sostituito l'articolo 8 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
La decadenza dal diritto al trattamento è prevista in caso di mancata comunicazione di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di integrazione salariale.
Somministrazione di lavoro (art. 10)
Viene modificato il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro.
Si prevede la possibilità di utilizzare anche oltre 24 mesi con contratti a termine senza obbligo di assunzione i lavoratori che hanno un contratto a tempo indeterminato con l'agenzia interinale.
Inoltre sono esentati dalle causali gli utilizzi in somministrazione di:
Contratto di lavoro stagionale (art. 11)
L’articolo in questione prescrive una norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali.
Rientrano nelle attivita' stagionali, oltre a quelle indicate dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attivita' organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attivita' lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonche' a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, compresi quelli gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015.
Durata del periodo di prova nel contratto a tempo determinato (art. 13)
All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Fatte salve le disposizioni piu' favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non puo' essere inferiore a due giorni ne' superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi».
Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile (Art.14)
Sono apportate modificazioni all'articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge 22 maggio 2017, n. 81.
L’articolo interviene sul termine per le comunicazioni obbligatorie relative al lavoro agile, prevedendo, in particolare, che il datore di lavoro debba comunicare - in via telematica - al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo, oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.
Unico contratto di apprendistato duale (art. 18)
Viene sostituito il comma 9 dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005 nonche' del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore e' possibile la trasformazione del contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in:
a) apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tale caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non puo' eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva;
b) apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale.
Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro (art. 19)
All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151, dopo il comma 7 è inserito il comma 7-bis:
In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne da' comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che puo' verificare la veridicita' della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volonta' del lavoratore.
Tali disposizioni non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilita', per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro (art.20)
i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile possono svolgersi in modalita' telematica e mediante collegamenti audiovisivi.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le regole tecniche per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei procedimenti su citati.
Dilazione del pagamento dei debiti contributivi (art. 23)
All'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, dopo il comma 11 e' inserito il seguente comma 11-bis:
A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei casi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
A seguito di tale modifica, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il comma 17 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cessa di applicarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/2025.
Con nota n. 9740/2024, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha offerto una prima sommaria lettura della Legge in esame.
Il documento di prassi, disponibile in allegato, si sofferma sugli articoli che più da vicino riguardano l'attività dell'Ispettorato.