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News - 08/01/2025

Fondo per il sostegno alla transizione industriale

Le domande possono essere presentate a partire dal 5 febbraio 2025

 

Con una dotazione di 400 milioni di euro il Fondo per il sostegno alla transizione industriale ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.

Il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il 50% delle risorse è riservata alle imprese energivore (ovvero quelle inserite nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167).

Il Bando prevede una procedura valutativa a graduatoria.   

La procedura di compilazione della domanda di agevolazione e della ulteriore documentazione allegata sarà resa disponibile per tempo nel sito internet di Invitalia.

 A chi si rivolge

Le agevolazioni sono concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda devono:

  • essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
  • operare nel settore manifatturiero di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;

Cosa finanzia

I programmi devono riguardare una sola unità produttiva dell’impresa proponente e perseguire almeno una delle seguenti finalità:

  1. una maggiore efficienza energetica
  2. un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate

Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente all’intervento.

Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo, gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2% rispetto alla situazione precedente.

I suddetti programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni di euro e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi).

Entro tale termine dovrà intervenire anche l’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolato.

Sono ammesse le azioni previste negli impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

Ammesse altresì le azioni previste negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

Le agevolazioni possono essere concesse a fronte di investimenti finalizzati all’introduzione, nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento:

  1. di misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica che comportino un risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 38 e 38bis del Regolamento GBER
  2. di un cambiamento fondamentale del processo di produzione attivo nell’unità produttiva oggetto di intervento, volto a conseguire un risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER

Agevolazioni concedibili

Miglioramento efficienza energetica

Per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 GBER) sono concesse agevolazioni pari al 30% delle spese ammissibili, se queste spese sono state individuate confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario in assenza dell'aiuto.

Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone A e del 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1 gennaio 2022-31 dicembre 2027).

Se le spese ammissibili sono state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l’intensità e le relative maggiorazioni vengono ridotte del 50%.

Gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’articolo 38 bis del Regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi.

La predetta intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C.

L’intensità dell’aiuto può essere aumentata di un ulteriore 15% se l’investimento determina un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio misurata in energia primaria di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente l’investimento.

Se viene richiesta l’applicazione della sezione 2.6 del Temporary Framework, le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto per il 30% dei costi agevolabili.

Impianti da autoproduzione

Per gli investimenti relativi all’installazione di impianti da autoproduzione di energia sono concesse agevolazioni pari al:

  • 45%per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese
  • 30%per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese

Uso efficiente delle risorse

Per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1 gennaio 2022-31 dicembre 2027).

Cambiamento del processo produttivo

Per gli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e il valore dell’intensità è disciplinato dalla Carta degli aiuti a finalità regionale in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti e della zona oggetto di investimento.

Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento che riguardino:

  1. Suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile)
  2. Opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali)
  3. Impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione
  4. Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate

La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse:

  • spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza;
  • spese di personale relative ai formatori;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità indicate agli articoli 12 e 15 del Decreto del Direttore del 23 dicembre 2024.

Come funziona

Le imprese possono presentare una singola domanda per unità produttiva, indipendentemente dalla pluralità di obiettivi ambientali perseguiti dal programma di investimento, in via telematica accedendo alla piattaforma predisposta da Invitalia.

Si prevede una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli programmi di investimento.

Laddove si presentino situazioni di parità di punteggio, sarà data preferenza alla domanda di agevolazione il cui contributo agevolativo risulti più contenuto.

Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione

Le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on-line attraverso la piattaforma informatica accessibile nell’apposita sezione del sito web dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12:00 del 5 febbraio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025.

Ogni impresa può presentare, con riferimento alla singola unità produttiva, una sola domanda di agevolazione; è ammessa la presentazione da parte della singola impresa di più domande di agevolazione purché riferite a diverse unità produttive.

Formazione della graduatoria

Il Soggetto gestore procede a formare una graduatoria funzionale a determinare l’ordine per l’avvio delle attività istruttorie di competenza.

Il punteggio è determinato sulla base dei risultati ottenuti a seguito della realizzazione del programma di investimenti in uno o più dei seguenti ambiti ambientali:

    1. risparmio energetico
    2. produzione di energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione o di idrogeno rinnovabile, per autoconsumo
    3. risparmio della risorsa idrica
    4. risparmio di materie prime e semilavorati
    5. riduzione dei rifiuti conferiti in discarica

 

Allegati
Per informazioni
Tel. 0684499719-729
emanuela.magnante@un-industria.it
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Emanuela Magnante




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