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News - 20/03/2025

Interpello MASE - chiarimenti in materia di pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati.

Sulla pagina del MASE è stata pubblicata la risposta ad un interpello che chiarisce il ruolo degli impianti di trattamento TM nel ciclo dei rifiuti, indicando come capisaldi l’autorizzazione propria degli impianti e la classificazione dei rifiuti

Pubblicate sulla pagina del MASE dedicata agli interpelle ambientali le Indicazioni in merito all'interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo a chiarimenti in materia di pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, chiesto da Confindustria.

Quesito - Nota di trasmissione - Riscontro

 

L’elemento che distingue il trattamento meccanico dal trattamento meccanico biologico è l’effettuazione, nel secondo caso, di un processo di stabilizzazione dei rifiuti da destinare ai successivi trattamenti di recupero o smaltimento.

Questo il chiarimento fornito dal Ministero dell’Ambiente a seguito del Quesito formulato da Confindustria relativo alla possibilità, per impianti di trattamento meccanico dei rifiuti urbani indifferenziati (EER 200301), di non procedere in sito alla biostabilizzazione della frazione di sottovaglio, poiché in grado di conferirla a impianti terzi di recupero energetico (R1) o, in via subordinata, di biostabilizzazione aerobica.

Evidenzia il Dicastero (Rapporto Rifiuti Urbani edizione 2024 pubblicato da ISPRA) che il parco impiantistico nazionale relativamente alla gestione dei rifiuti urbani è composto, tra gli altri, da 34 impianti di trattamento meccanico. I flussi in uscita da tali impianti sono costituiti da rifiuti destinati a ulteriore trattamento ovvero a processi di biostabilizzazione e di produzione/raffinazione di CSS.

Ricorda infine il Ministero che la classificazione di un rifiuto è un onere che ricade in capo al produttore il quale è tenuto ad assegnare il pertinente codice dell’elenco europeo dei rifiuti facendo riferimento Linee Guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti approvate con D.D. n.47/2021 integrate dal paragrafo denominato “3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”.

In tema le Linee Guida SNPA stabiliscono che: “una condizione essenziale affinché i rifiuti derivanti dal trattamento siano classificabili con codici dell’elenco europeo differenti rispetto a quello del rifiuto d’origine è che il processo abbia portato alla formazione di un rifiuto differente dal punto di vista chimico-fisico (tra cui, composizione, natura, potere calorifico, caratteristiche merceologiche, ecc.).”

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