Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 898 del 17 marzo 2025, ha stabilito l'illegittimità di un provvedimento della Pubblica Amministrazione che imponeva al gestore di un impianto di trattamento rifiuti l'obbligo di caratterizzare i rifiuti in ingresso. Secondo i giudici, tale adempimento è di competenza del produttore del rifiuto.
L'art. 184 del Codice ambientale (D.lgs. 152/2006) prevede infatti che la classificazione del rifiuto spetti unicamente al produttore, il quale deve attribuire un codice tratto dall'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER). A tal fine, è tenuto a effettuare la caratterizzazione, ossia le analisi necessarie a determinare la tipologia e l'eventuale pericolosità del rifiuto, identificando le sostanze chimiche presenti.
Di conseguenza, un atto amministrativo che imponga tali obblighi al gestore di un impianto risulta illegittimo, poiché contrasta con la normativa vigente. Nel caso esaminato, il titolare di un impianto, in sede di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), si era visto imporre prescrizioni non conformi alla legge, riguardanti proprio la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso nel suo impianto.