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News - 26/05/2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo Stato-Regioni

A seguito delle news del 18 aprile e del 22 aprile, si riporta che il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che entra così ufficialmente in vigore. L’Accordo va ad abrogare e sostituire i precedenti accordi in tema di formazione obbligatoria e definisce, in maniera unitaria, durata, contenuti minimi, modalità di erogazione e verifica della formazione destinata a tutte le figure coinvolte nei percorsi obbligatori.

I principali punti dell’Accordo riguardano:

  • Obbligo formativo per i datori di lavoro che dovranno frequentare un corso specifico entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, a meno che non abbiano già svolto percorsi formativi considerati equivalenti (es. RSPP, dirigente o formatore). È prevista una durata minima di 16 ore, estesa a 22 ore per chi opera nei cantieri.
  • I soggetti formatori sono gli enti istituzionali, accreditati e soggetti “altri”, come organismi paritetici, associazioni datoriali e sindacali. Si prevede la costituzione di un nuovo Repertorio nazionale tramite un nuovo Accordo, in attesa del quale, i requisiti potranno essere autocertificati. Nessuna modifica, invece, ai requisiti previsti per i docenti, che restano quelli del DM 6 marzo 2013.
  • La videoconferenza sincrona è equiparata alla formazione in presenza, salvo per i moduli che richiedono prove pratiche. Ampio spazio viene dato a metodologie didattiche attive, come casi studio, simulazioni, realtà aumentata/virtuale, gamification e “break formativi” (brevi sessioni in reparto, condotte da un docente qualificato e dal preposto).
  • I percorsi formativi dovranno prevedere verifiche finali obbligatorie e una valutazione dell’efficacia della formazione durante l’attività lavorativa, al fine di garantire un reale impatto in termini di competenze e comportamenti.
  • Per quanto riguarda i corsi di formazione si riporta che:

Per i lavoratori è confermata la struttura esistente, con il riconoscimento dei corsi “16 ore-MICS” per il comparto edile.

Per i preposti viene posta una maggiore attenzione al ruolo di vigilanza e alle competenze comunicative ed è previsto un aggiornamento biennale obbligatorio, Dirigenti: obbligo di un modulo integrativo (6 ore) per chi opera nei cantieri temporanei o mobili.

Per i RSPP non vi è nessuna modifica rispetto alla disciplina attuale.

Per i lavoratori autonomi e datori di lavoro in ambienti confinati è previsto un corso specifico (12 ore) con focus su dispositivi, gestione emergenze e prevenzione.

Per gli addetti all’uso di attrezzature (art. 73) vengono introdotti nuovi macchinari (raccoglifrutta, caricatori, carriponte). I docenti dovranno possedere esperienza pratica triennale, oltre ai requisiti formativi previsti.

  • Per i corsi di aggiornamento si riporta che:

L’aggiornamento resta quinquennale (biennale per i preposti), con possibilità di assolverlo anche tramite partecipazione a seminari o convegni.

È prevista una fase transitoria di 12 mesi, durante la quale restano validi anche i corsi secondo la normativa precedente.

Per le nuove tipologie di corsi (cantieri, ambienti confinati, nuove attrezzature), i percorsi dovranno essere completati entro un anno.

È garantito il riconoscimento della formazione pregressa per evitare duplicazioni.

Per maggiori dettagli e supporto, è possibile rivolgersi ai professionals di questa news.

Per informazioni
Tel. 0684499249
silvia.pennelli@un-industria.it
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Silvia Pennelli




Roma

Telefono: 0684499249
Mail: silvia.pennelli@un-industria.it

Temi: Sicurezza, Qualità,


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