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News - 26/05/2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo Stato-Regioni

A seguito delle news del 18 aprile e del 22 aprile, si riporta che il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che entra così ufficialmente in vigore. L’Accordo va ad abrogare e sostituire i precedenti accordi in tema di formazione obbligatoria e definisce, in maniera unitaria, durata, contenuti minimi, modalità di erogazione e verifica della formazione destinata a tutte le figure coinvolte nei percorsi obbligatori. Di seguito vengono ripercorsi i punti principali dell’Accordo, rinviando, per la parte meramente descrittiva, alla lettura del testo.

L’accordo introduce un obbligo formativo per i datori di lavoro che dovranno frequentare un corso specifico della durata minima di 16 ore (estesa a 22 ore per chi opera nei cantieri) entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, a meno che non abbiano già svolto corsi dai contenuti conformi a quelli dell’accordo o abbiano una formazione pregressa per lo svolgimento di altri ruoli aziendali che possa esonerare il datore di lavoro dal nuovo obbligo. In particolare, la tabella in allegato III evidenzia che al datore di lavoro è riconosciuto un credito formativo totale laddove sia in possesso della pregressa formazione come RSPP (con moduli A, B e C o anche solo A e B), formatore per la sicurezza, datore di lavoro che esercita anche la funzione di RSPP, dirigente.

I soggetti formatori sono quelli Istituzionali, quelli accreditati in ciascuna Regione secondo l’intesa 20 marzo 2008 e altri soggetti, come fondi interprofessionali di settore, organismi paritetici (art. 51 D.lgs 81/2008), associazioni datoriali e sindacali. Per l’individuazione dei requisiti dei soggetti formatori si anticipa la creazione di un apposito repertorio/elenco nazionale tramite un nuovo Accordo, in attesa del quale, i requisiti potranno essere autocertificati. Nessuna modifica, invece, ai requisiti previsti per i docenti, che restano quelli del DM 6 marzo 2013.

La videoconferenza sincrona è equiparata alla formazione in presenza, salvo per i moduli che richiedono prove pratiche. Ampio spazio viene dato a metodologie didattiche attive, come casi studio, simulazioni, realtà aumentata/virtuale, gamification e “break formativi”, ovvero brevi sessioni formative in reparto e presso le postazioni dei lavoratori stessi, condotte da un docente qualificato, affiancato dal preposto.

I percorsi formativi dovranno prevedere verifiche finali obbligatorie e una valutazione dell’efficacia della formazione durante l’attività lavorativa, al fine di garantire un reale impatto in termini di acquisizione di nuove conoscenze, abilità, competenze o di rafforzamento e riqualificazione di quelle possedute sia l’acquisizione di comportamenti lavorativi corretti.

Per quanto riguarda i corsi di formazione, oltre a quanto precedentemente evidenziato per il datore di lavoro, si riporta che:

  • Per i lavoratori è confermata la struttura esistente, con il riconoscimento integrale dei corsi “16 ore-MICS” per il comparto delle costruzioni, corrispondenti alla Formazione Generale e Specifica dell’Accordo.
  • Per i preposti viene posta una maggiore attenzione al ruolo di vigilanza e alle competenze comunicative ed è previsto un aggiornamento biennale obbligatorio.
  • Per i dirigenti vi è obbligo di un modulo integrativo della durata minima di 6 ore per chi opera nei cantieri.
  • Per i RSPP non vi è nessuna modifica rispetto alla disciplina attuale.
  • Per i lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati è previsto un corso specifico della durata minima di 12 ore tenuto da docenti con documentata esperienza professionale, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.
  • Per gli addetti all’uso di attrezzature (art. 73) vengono introdotti nuovi macchinari (raccoglifrutta, caricatori per la movimentazione dei materiali, carriponte). I docenti dovranno avere i requisiti generali della Parte I, punto 2 (devono, quindi, aver seguito il corso per formatori previsto dal DM 6 marzo 2013), devono avere conoscenza tecnica dell’attrezzatura e, per la parte pratica devono avere esperienza pratica almeno triennale nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature.

L’Accordo stabilisce, inoltre, che l’aggiornamento resta quinquennale (ad eccezione dei preposti per cui invece è biennale), decorre dalla data di fine corso di formazione o di aggiornamento, con possibilità di assolverlo anche tramite partecipazione a seminari o convegni.

Nella parte VII, l’Accordo riporta altre disposizioni e stabilisce che:

  • Per un anno dall’entrata in vigore dell’accordo, potranno essere frequentati i corsi ad oggi previsti dagli accordi previgenti
  • Per gli ambienti confinati, il termine per la conclusione del corso innovativo è di un anno dall’entrata in vigore dell’accordo
  • Per le attrezzature, i tre corsi relativi alle nuove attrezzature dovranno essere seguiti entro un anno dall’entrata in vigore dell’accordo.
  • È garantito il riconoscimento della formazione pregressa (a parità di ruolo svolto) per evitare sovrapposizioni.

Per maggiori dettagli e supporto, è possibile rivolgersi ai professionals di questa news.

Per informazioni
Tel. 0684499249
silvia.pennelli@un-industria.it
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Silvia Pennelli




Roma

Telefono: 0684499249
Mail: silvia.pennelli@un-industria.it

Temi: Sicurezza, Qualità,


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