Il Ministero delle Finanze, rispondendo a un'interrogazione parlamentare (n. 5/03851 del 28 maggio 2025), ha chiarito che l'aliquota ordinaria del 22% dell'IVA si applica esclusivamente nel momento in cui i rifiuti vengono consegnati a un impianto di discarica. La fase precedente, cioè il trasporto dei rifiuti, continua invece a beneficiare dell’aliquota agevolata del 10%.
Questo chiarimento arriva dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024, art. 1, comma 49), che ha aggiornato il Testo Unico IVA (DPR 633/1972). In particolare, sono stati esclusi dall’agevolazione IVA al 10% i servizi di conferimento in discarica e incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e speciali, che ora sono soggetti all’aliquota piena del 22%.
Per chiarire il significato di “conferimento in discarica”, il Ministero delle Finanze ha consultato il Ministero dell’Ambiente, che ha spiegato come il termine, presente sia nel Codice dell’ambiente (D.lgs. 152/2006) sia nella normativa sulle discariche (D.lgs. 36/2003), indichi l’atto di consegna dei rifiuti all’impianto di discarica, da parte degli operatori coinvolti nella gestione dei rifiuti.
Di conseguenza, solo la consegna dei rifiuti alla discarica è soggetta all’IVA al 22%, mentre il trasporto rientra ancora tra le attività di “gestione dei rifiuti” previste nella Tabella A, Parte III, punto 127-sexiesdecies del DPR 633/1972, per le quali si applica l’aliquota ridotta del 10%.