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News - 19/01/2015

Buoni pasto elettronici: esenzione fino a 7 euro

Dal 1° luglio 2015 aumenta la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto in formato elettronico

 

La Legge di Stabilità 2015 prevede l’aumento, dal 1° luglio 2015, della quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto, che passa da 5,29 € a 7 €, solo nel caso in cui, però, tali buoni siano in formato elettronico.

L’aumento del limite di esenzione non riguarda dunque, né i tradizionali ticket restaurant né le indennità sostitutive di mensa, la cui soglia di esenzione resterà fissa all’importo di 5,29 €.

Il buono pasto elettronico consiste in una carta elettronica leggibile da dispositivi POS abilitati ed il valore utilizzabile tramite la suddetta carta  è definito a monte dal datore di lavoro con la società emittente.

Come noto, attualmente l’art. 51, comma 2 lett. c) del TUIR prevede l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente imponibile delle prestazioni di mensa sotto forma di buoni pasto fino all’importo di 5,29 €, valore del quale da tempo si richiedeva da parte del mondo produttivo l’adeguamento monetario. L’importo dei buoni pasto che supera detto limite concorre, invece, a formare reddito di lavoro dipendente.

La ragione della limitazione ai soli buoni e, tra questi, ai soli strumenti elettronici dell’incremento della franchigia fiscale è da individuare, secondo le spiegazioni del Governo, nell’esigenza di favorire esclusivamente strumenti tracciabili, al fine del potenziamento della lotta all’evasione, finalità che non sarebbe soddisfatta dalle modalità cartacea e indennitaria.

Con la nuova norma, la soglia di estensione del buono pasto, se in formato elettronico, si amplierebbe a 7 €, il che segnala una precisa intenzione di andare verso la dematerializzazione di questi istituti che sostituirà gradualmente il classico formato cartaceo a carnet. 

Occorre osservare che l’Agenzia delle Entrate si è soffermata sulla somministrazione del servizio di mensa da parte del datore a mezzo di strumenti elettronici con la Risoluzione 17/05/2005, n. 63/E e con la Circolare n.6/E del 2009, un commento delle quali è disponibile qui sul blog Unindustria (vai in "sostituti d'imposta"/).

 In particolare con la Risoluzione 17/05/2005, n. 63/E, l'Agenzia delle Entrate si è occupata della somministrazione di alimenti e bevande ai dipendenti mediante un badge elettronico. Il caso prospettato riguardava la somministrazione di alimenti e bevande a mezzo card elettroniche: l'Agenzia considera tali strumenti diversi dalla somministrazione erogata attraverso i ticket restaurant.  

 

In tale occasione, con orientamento rimasto valido fino ad oggi, l'Amministrazione finanziaria aveva indicato che le prestazioni rese attraverso card elettroniche non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal superamento o meno del limite di Euro 5,29.

Ciò in quanto, dalla funzione attribuita alle card elettroniche, di mero strumento identificativo dell'avente diritto, deriva che le stesse non sono assimilabili ai ticket restaurant, ma piuttosto ad un sistema di mensa aziendale, che può essere definita "diffusa" in quanto il dipendente può rivolgersi ai diversi esercizi pubblici che, avendo sottoscritto la convenzione, sono abilitati a gestire la card elettronica.

Infatti, secondo l'AdE, se è vero che anche le card elettroniche sono contraddistinte dai requisiti, individuati con la Circolare 326/1997, propri dei ticket restaurant (non sono cedibili, né cumulabili, commerciabili, o convertibili in denaro) e dalla presenza di un intermediario che si frappone tra il datore di lavoro ed il soggetto che effettua la somministrazione, è altrettanto vero che le proprietà insite nelle card elettroniche sono tali, ed evidenti, da distinguere completamente le due tipologie di somministrazione

 

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