Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, contiene le annunciate disposizioni in tema di ammortizzatori sociali, tutele previdenziali e altre previsioni sulla sicurezza rilevanti ai fini della applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
In particolare, in materia di Sospensione dei licenziamenti (art. 46), si riportano di seguito prime indicazioni.
Dalla data di entrata in vigore decreto-legge (17 marzo) e per 60 giorni (ossia fino al 15 maggio compreso) non si può dare avvio alle procedure di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991 e, nel medesimo periodo, sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Inoltre, sino al 15 maggio il datore di lavoro, a prescindere da qualsiasi limite dimensionale, non può recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966.
Con riserva di ulteriori comunicazioni.